NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLE AUTO AZIENDALI
23 October 2006
Il D.L. 3.10.2006, nr.262 (collegato alla Legge Finanziaria 2007) ha radicalmente modificato la deducibilità degli oneri e le modalita di determinazione del reddito di lavoro dipendente , nelle ipotesi di uso promiscuo degli automezzi.
Premesso che, con i provvedimenti di luglio, era già stata eliminata la possibilità per le imprese di ricorrere agli ammortamenti anticipati e che, davvero inaspettatamente, la durata dei contratti di leasing automezzi è stata raddoppiata (da 24 a 48) mesi, il provvedimento di seguito illustrato (che dovrà essere convertito in legge entro il 02.12.2006) rappresenta una ennesima deroga alla irretroattività delle disposizioni tributarie previste nella Legge 27.07.2000, nr. 212 (Statuto del Contribuente).
Ecco la sintesi del provvedimento citato:
* Automezzi destinati ad uso esclusivo di attività propria dell’impresa (es. automezzi di scuola-guida, di auto-officina, etc). Mantengono la deducibilità integrale di tutti i costi.
* Automezzi destinati ad uso pubblico (es. taxi, automezzi a noleggio, etc.). Mantengono la deducibilità integrale di tutti i costi.
* Automezzi dei professionisti. Riducono la deducibilità dei costi di ammortamento e dei costi di impiego al 25%
* Agenti e Rappresentanti. Resta confermata la deducibilità dei costi di esercizio e degli ammortamenti nella misura del 80%
* Automezzi in uso promiscuo a dipendenti. L’importo tassato in capo al dipendente (fringe benefit) aumenta di oltre il 66% (ora viene tassato il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza media annua di Km. 15000, calcolato sul costo chilometrico di esercizio ricavabile dalla tabella ACI relativa all’automezzo utilizzato. L’azienda potrà dedurre (per ammortamenti, per costi ed oneri di esercizio) solo l’importo che costituisce “fringe benefit” per il dipendente.
* Automezzi in uso esclusivo a dipendenti, automezzi ad uso esclusivo aziendale, automezzi ad uso promiscuo ad amministratori. Nessun importo è più deducibile per l’azienda, nemmeno a titolo di ammortamento.
Questi provvedimenti, in vigore dal 3 Ottobre 2006, influenzeranno pesantemente i Bilanci 2006, con riflessi negativi inattesi. Solo l’ennesimo (!) intervento correttivo potrebbe limitare i danni alle aziende

